Il DL n. 111 del 06/08/2021 introduce per tutto il personale della scuola e dell’università l’obbligo di esibire la
certificazione denominata Green Pass per poter accedere al luogo di lavoro. Alle lavoratrici e ai lavoratori che non esibiscono il documento sarà impedito l’accesso al luogo di lavoro e l’assenza sarà considerata non giustificata – e questo, in modo del tutto sproporzionato, apre la strada a sanzioni disciplinari anche gravi.


Dopo cinque giorni scatterà la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione.


La CUB Scuola Università Ricerca ritiene queste misure una ferita gravissima per l’ordinamento democratico e per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
La difesa di chi, non in possesso del Green Pass dovesse essere sanzionato, si baserà sui principi che indichiamo di seguito.


• Il Green Pass introduce surrettiziamente l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e universitario.
A rigor di legge tale obbligo non può essere imposto, considerando sia la natura sperimentale dei vaccini in circolazione (fino almeno a dicembre 2023) sia il fatto che questi, allo stato attuale, non contrastano la possibilità di trasmissione del virus ma ne limitano solo le conseguenze più gravi. È importante segnalare che costituzionalmente la legittimità di un obbligo vaccinale è legata alla tutela della salute pubblica e non a quella di chi si sottopone al vaccino . Ne discende quindi che, ove non sia garantita in modo certificato ed inequivocabile la prima, non si può procedere in alcun modo all’obbligatorietà.

• Il Green Pass nasce in ambito europeo, su proposta della Commissione UE, per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini dell’Unione nel corso della pandemia. La sua estensione ad ambiti non previsti dalla Commissione ad opera degli stati membri appare, quindi, come un uso improprio della certificazione stessa ed è in palese contraddizione con le norme comunitarie cui l’Italia deve attenersi in quanto paese partecipante dell’Unione. Il Regolamento europeo 953/21, che è il punto di riferimento in ambito comunitario, all’articolo 36 prevede che “è necessario evitare la discriminazione diretta od indiretta di persone che (…) hanno scelto di non essere vaccinate”; inoltre, la risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa del 25 Gennaio 2021 ai punti 7.3.1 e 7.3.2 fa esplicita prescrizione di “assicurare che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare” e di “garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato o per non voler essere vaccinato”.


• Il DL 06/08/2021 non tiene conto di lavoratrici e lavoratori già immunizzate/i per aver già contratto il Covid-19 in maniera asintomatica. Come è noto a chi ha un elevato titolo anticorpale sarebbe sconsigliata la vaccinazione: imponendo l’obbligo vaccinale senza prevedere un preventivo test sierologico si stanno costringendo al trattamento vaccinale anche coloro per i quali sussisterebbero motivi medici precauzionali sufficienti a sconsigliare la pratica (la circolare del Ministero della Salute del 4 marzo 2021, raccomandava di attendere almeno tre mesi dalla documentata infezione prima di procedere alla vaccinazione).

• Lo strumento del Decreto Legge con il quale si è proceduto a imporre l’obbligo della certificazione è
una misura eccezionale che sottrae al parlamento la possibilità di discutere. Come noto i DL sono in
vigore per sessanta giorni, salvo conversione delle Camere. Una misura come questa, che prevede
limitazioni all’esercizio del diritto al lavoro, ha quindi carattere temporaneo e potrebbe mutare nellafase parlamentare di conversione in legge. In questo caso giungerebbe a trattamenti diversi per
situazioni uguali, determinando uno stato di inaccettabile disuguaglianza tra il personale.


• La sospensione prevista da DL dopo cinque giorni di assenza ingiustificata dovuti alla mancata esibizione del Green Pass è evidentemente una misura eccessivamente punitiva, palesemente in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione che garantisce a ogni lavoratrice/lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata al proprio lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa. Ma è leso pure l’articolo 1 che prevede che l’Italia sia una Repubblica fondata sul lavoro, così come viene meno il rispetto dell’articolo 4 che riconosce a tutti i cittadini e le cittadine il diritto al lavoro assicurando anche la promozione effettiva di tale diritto. La mancata tutela di questi principi costituzionali si scontra con le gravissime inadempienze dell’Amministrazione che non ha minimamente contrastato la diffusione del Covid-19 non facendo nulla per ovviare al problema delle aule sovraffollate, degli organici necessari allo sdoppiamento delle classi, dei trasporti insufficienti, del tracciamento dei contagi.

• La sospensione del rapporto di lavoro si presenta inoltre come misura eccessiva per il personale non in possesso del Green Pass, in quanto – come si è dimostrato durante la pandemia – è ormai possibile prestare la propria opera in una delle modalità già sperimentate nel corso degli ultimi due anni scolastici (lavoro agile, didattica a distanza o integrata, ecc.).


• Le disposizioni contenute nel DL 06/08/2021 vorrebbero avere lo scopo di salvaguardare la salute
pubblica introducendo misure di prevenzione al contagio da Sars-Cov-2 nelle scuole e nelle università. I dati internazionali sul tema, però, dimostrano che la vaccinazione non impedisce la diffusione del virus perché chi è vaccinato rimane possibile fonte di contagio. L’introduzione dell’obbligo del Green Pass risulta quindi una misura incongrua allo scopo. Considerando che l’articolo 2 dello stesso DL riporta le precauzioni che anche i vaccinati sono tenuti ad osservare (mascherina, distanziamento, temperatura non superiore ai 37.5 gradi) il Green Pass si configura
come un obbligo aggiuntivo non determinato da alcuna giustificazione.


Sulla base di quanto esposto sopra, come Organizzazione Sindacale siamo intenzionati a portare avanti la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della Scuola e dell’Università su due piani:
• quello politico-sindacale attraverso presidi e manifestazioni, non escludendo azioni dirette di disobbedienza civile contro il Green Pass, di cui daremo conto in prossime comunicazioni;
• quello legale attraverso la messa a disposizione dei/delle propri/proprie legali attraverso le/i quali adottare le azioni necessarie nel momento dell’eventuale sospensione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Su questo piano riteniamo che il tribunale competente non sia quello amministrativo regionale (il TAR) ma il tribunale ordinario del lavoro cui depositare ricorso d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. (vertenza che può determinare il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente ove il reddito familiare di quest’ultimo superasse i 35.000,00 euro) avverso il/la Dirigente Scolastico che abbia emanato il decreto di sospensione. Di fatto si tratta di una causa contro il MIUR che infatti metterà a disposizione della/del Dirigente l’Avvocatura dello Stato per la difesa.

Questa scelta ha il privilegio della maggior celerità di un processo ordinario anche se, scegliendo di percorrere questa via, siamo consci di non poter portare al giudizio della Corte Costituzionale l’intera faccenda. Trattandosi d’altro canto di una causa su una questione che nell’arco di pochi mesi (il DL pone come termine ultimo per l’obbligo di Green Pass il 31/12/2021) potrebbe essere superata, ovviamente abbiamo preferito la strada della celerità rispetto a quella della costituzionalità che normalmente prevede alcuni mesi per essere espletata.

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